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Martedì 24 luglio 2023 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di Polizia Urbana. Assente la minoranza di Futuro e Tradizione. 

L’Amministrazione comunale ha riscontrato la necessità di adottare il regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell’abitato, attraverso l’essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo fornire un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali.

Il Regolamento è costituito da 49 articoli e riguarda la sicurezza urbana, la convivenza civile, l’igiene e il pubblico decoro, la pubblica quiete e tranquillità delle persone, i luoghi pubblici e suolo pubblico.

Ecco un rissunto del Regolamento che potete scaricare a questo link o, tra qualche giorno, dal sito comunale.

Prevenzione dell’insorgenza di fenomeni criminosi

 Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d’azzardo clandestino.

Dimore in strutture precarie

 È vietato dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Per le aree private l’abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati. qualora l’insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale informa le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.  

Comportamenti vietati

È vietato in luogo pubblico, su suolo pubblico o privato destinato ad uso pubblico o aperto al pubblico passaggio:  

  1. nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi; 
  2. sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo; 
  3. in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti; 
  4. lanciare oggetti nei luoghi di pubblico transito; è del pari vietato sulle pubbliche vie creare situazioni di pericolo o di intralcio per l’utenza stradale.  

Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale su aree pubbliche, mandrie e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale. È vietato senza autorizzazione lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile. È vietato lasciare vagare o abbandonare o non custodire con le dovute cautele qualsiasi altra specie di animali.

 Conduzione e custodia di cani ed altri animal

Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi secondo le classificazioni formalmente vigenti devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. 

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali, di qualsiasi razza o specie, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.  È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali condotti, qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. È fatto obbligo, per coloro che conducono gli animali, avere al seguito appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni. 

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; sputare e abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione. 

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico. 

Nettezza del suolo

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici, e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti. In particolare, fatta salva l’applicabilità della normativa sui rifiuti, è proibito depositare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere ad eccezione dei rifiuti depositati per la raccolta porta a porta nei giorni ed orari previsti. È vietato altresì, fatta salva l’applicabilità della fattispecie penale per i casi espressamente previsti, danneggiare, imbrattare o insudiciare il suolo pubblico. 

Rumori nelle case

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l’esterno o i vicini. Dall’applicazione del presente comma è escluso il funzionamento delle apparecchiature salvavita. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall’abitazione, non possono funzionare prima delle ore 7:00 e dopo le ore 23:00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali tra le ore 21:00 e le ore 9:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.  

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

I titolari e gestori di attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all’esterno dei locali tra le ore 24:00 e le ore 7:00, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali. Ai titolari e gestori di attività di cui sopra è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all’uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24:00 e le ore 7:00. 

Lavori nelle abitazioni

I lavori edilizi nelle civili abitazioni, per effettuare piccole riparazioni o per l’installazione di impianti sono consentiti dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi, salvo diversa previsione dei regolamenti condominiali se più restrittiva.    

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie e nei locali, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l’uso di apparecchi radio e simili ad altissimo volume. 

Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali 

È fatto obbligo di adottare adeguati accorgimenti affinché i cani o altri animali non rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.   

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l’applicazione delle diverse sanzioni previste da norme che regolamentano direttamente la materia (principio di specialità), comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, fatte salve l’esecuzione d’ufficio a spese dell’interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.  

Sanzioni pecuniarie

Per le violazioni degli articoli del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative  previste dall’art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

Per le violazioni di cui all’art. 5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 400,00.

Per le violazioni di cui all’art. 24 commi 2, 5 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 500,00. 

Per le violazioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 29, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma determinata ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 689/81, in € 150,00. 

È consentito, qualora si rendesse necessario, il sequestro amministrativo di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.689 /1981 e del DPR 571/1982.  

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio (15/20 giorni).

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